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Congedo parentale
Esaurito il congedo di maternità, si può richiedere unulteriore periodo di congedo parentale.
Si prevede infatti che nei primi 8 anni di vita del bambino, i genitori possano assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo di 10 mesi, elevabili, adeterminate condizioni a 11.
Il diritto compete alla madre per un periodo massimo (continuativo o frazionato) di 6 mesi e al padre per un periodo non superiore a 6 mesi, tranne il caso in cui questi si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi. In tal caso, il limite di astensione per il padre è elevato a 7 mesi, nel rispetto del tetto massimo usufruibile da entrambi i genitori di 11 mesi.
Tale diritto è riconosciuto per ogni figlio nato ( quindi per ogni bimbo nel caso di parti plurimi) e può essere esercitato da entrambi i genitori (nell’ambito del periodo complessivamente previsto) e il padre può usufruire del congedo parentale fin dalla nascita del bambino e non necessariamente alla fine del congedo di maternità come previsto per la madre.
Nel caso in cui vi sia un solo genitore, il limite previsto per il congedo in esame è pari a 10 mesi.
Dell’astensione deve essere dato preavviso al datore di lavoro secondo le modalità previste dai contratti collettivi e, comunque, almeno 15 giorni prima rispetto al periodo richiesto.
Il diritto al congedo parentale è riconosciuto al genitore anche se l’altro non ne abbia diritto in quanto non occupato o perché appartenente a una categoria diversa da quella dei lavoratori subordinati (come nel caso delle lavoratrici a domicilio, delle addette ai servizi domestici, delle casalinghe e dellel ibere professioniste).
Indennità
Per i periodi di congedo parentale, ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta, fino a 3 anni di vita del bambino un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo di 6 mesi,riferito a entrambi i genitori.
Per il restante periodo di congedo parentale, sia quello successivo ai 6 mesi già fruiti, entro i 3 anni di vita del bambino, sia quello usufruibile da 3 agli 8 anni del figlio, l’indennità spetta nella misura del 30% solo se il reddito del singolo genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.
Se il reddito è superiore ai limiti stabiliti il richiedente ha diritto al congedo, ma non alla relativa indennità. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima. Sono fatti salvi i trattamenti di maggior favore.
In caso di adozione o di affidamento il congedo è riconosciuto con le stesse regole previste per i genitori naturali e l’indennità pari al 30% della retribuzione spetta indipendentemente dalle condizioni di reddito fino al compimento dei 6 anni di età del bambino per complessivi 6 mesi. In ogni caso il periodo di congedo può essere fruito entro i primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. Qualora, all’attodell’adozione o affidamento il minore abbia un’età compresa frai 6 e i 12 anni, il diritto al congedo parentale può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del minorenel nucleo familiare.
Riposi giornalieri
Alla madre lavoratrice, durante il primo anno di vita del bambino, sono riconosciuti riposi giornalieri per complessive 2 ore al giorno se l’orario di lavoro è di almeno 6 ore; se l’orario è inferiore alle 6 ore giornaliere il diritto è di 1 ora al giorno.
I riposi sono estesi al padre lavoratore dipendente, quando:
Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre sta usufruendo del congedo di maternità o parentale.
In caso di parto plurimo, le ore di riposo sono raddoppiate e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. Relativamente al trattamento economico, si fa presente che i riposi giornalieri non danno luogo a decurtazione della retribuzione,ma sono assoggettati a contribuzione figurativa ridotta. Per i genitori adottivi affidatari i riposi si applicano “entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia”e non “entro il primo anno di vita del bambino”.
Congedi per malattia del figlio
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto inoltre di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a 8 anni. Nel caso di figli con età compresa tra 3 e 8 anni, l’astensione è possibile nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista. Il ricovero ospedaliero del bambino interrompe il decorso delle ferie in godimento da parte del genitore. Per tali assenze non è corrisposta la retribuzione; si ha, però, diritto alla contribuzione figurativa fino al terzo anno di vita del bambino. Dai 3 agli 8 anni del bambino, il lavoratore ha invece diritto a una copertura contributiva ridotta cosi come previsto per il congedo parentale. Tali periodi sono computati nell’anzianità di servizio tranne che per gli effetti relativi alle ferie e alle tredicesima mensilità. Al fine della fruizione dei congedi, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti ad autocertificare che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni e per il medesimo motivo.
Misure particolari per i genitori di figli portatori di handicap in situazione di gravità
Il Testo unico delle disposizioni legislative a sostegno della maternità e della paternità e la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale i diritti delle persone handicappate contengono alcune agevolazioni per i lavoratori che hanno figli portatori di handicap: la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o gli affidatari di minore con handicap in situazione di gravità accertata da una commissione dell’Asl, hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del periodo di congedo parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati; in alternativa al prolungamento possono richiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo annodi vita del bambino; dopo il terzo anno di vita i genitori, anche adottivi, o gli affidatari possono usufruire di 3 giorni di permesso mensile (fruibili anche in maniera continuativa) solo nel caso di figlio maggiorenne non convivente l’assistenza prestata dal genitore che richiede i permessi deve essere esclusiva e continuativa.