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Il Fondo di Integrazione Salariale – FIS, gestito dall’INPS, eroga prestazioni di integrazione salariale ai dipendenti di imprese che occupano più di 15 lavoratori. Il Fondo garantisce ai lavoratori l’assegno ordinario e l’assegno di solidarietà.
La regola generale è costituita dalla necessità di distinguere le ipotesi di sospensione a zero dalle ipotesi di riduzione di orario, ciò in virtù del fatto che lo svolgimento di attività lavorativa costituisce presupposto indispensabile per la fruizione del beneficio.
Assegno ordinario
Se la malattia è insorta durante il periodo di sospensione, il lavoratore continua a percepire l’assegno ordinario, in quanto non vi è l’obbligo di prestazione dell’attività lavorativa. In questo caso non è neanche necessario comunicare lo stato di malattia né al datore di lavoro né all’INPS. Se invece la malattia precede l’inizio della sospensione:
In caso di riduzione di orario l’assegno ordinario non è dovuto per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime.
Assegno di solidarietà
L’infortunio prevale sempre sull’assegno ordinario. Se l’infortunio si è verificato prima dell’inizio del trattamento di integrazione salariale, il lavoratore ha diritto all’indennità relativa prevista dalla legge e dal contratto nazionale di riferimento, anche se si protrae nel periodo di integrazione salariale.
Assegno ordinario
Se l’infortunio avviene nel corso del trattamento di integrazione salariale, il dipendente avrà comunque diritto alla normale indennità erogata dall’INAIL e non all’assegno ordinario.
Assegno di solidarietà
Se l’infortunio avviene nel corso dell’assegno di solidarietà, il trattamento d’infortunio viene calcolato in riferimento alle ore effettivamente lavorate. Per le ore perse per effetto della riduzione d’orario, il lavoratore avrà diritto all’integrazione salariale.
Assegno ordinario
L’astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio prevale sempre sull’assegno ordinario, mentre la lavoratrice ha possibilità di decidere se avvalersi o meno della facoltà di astensione per congedo parentale, senza che quest’ultimo possa in alcun modo essere cumulato con il trattamento garantito dal Fondo. Il cumulo è invece consentito in caso di opzioni per gli strumenti alternativi al congedo. Per avere diritto ai permessi per allattamento è necessario che nella giornata vi siano prestazioni lavorative. In caso contrario prevale sempre l’assegno ordinario.
Assegno di solidarietà
Nel caso in cui il congedo di maternità o il congedo parentale siano già in atto la lavoratrice continua a percepire l’indennità di maternità.
Nelle ipotesi in cui il congedo di maternità o il congedo parentale abbiano inizio durante l’assegno di solidarietà:
In caso di sospensione a zero ore non compete alcun giorno di permesso retribuito. Al contrario, in caso:
Assegno ordinario
In caso di sospensione totale del rapporto di lavoro, il lavoratore continua a percepire esclusivamente l’integrazione salariale.
In caso di presentazione della domanda di congedo in costanza di sospensione parziale del rapporto di lavoro, il richiedente percepirà l’assegno ordinario per le ore stabilite unitamente all’indennità per congedo straordinario in relazione alla prestazione lavorativa svolta.
Assegno di solidarietà
In caso di presentazione della domanda in costanza di assegno di solidarietà, essendovi comunque attività lavorativa, il richiedente il congedo percepirà sia il trattamento di integrazione per le ore stabilite sia l’indennità per congedo straordinario in relazione alla prestazione lavorativa svolta.
Assegno ordinario
Nelle ipotesi di sospensione a zero ore il diritto alle ferie non matura e il datore di lavoro ha facoltà di individuare il periodo di fruizione delle ferie residue e di quelle in corso di maturazione.
Pertanto tale periodo può essere anche posticipato al termine della sospensione del lavoro e coincidere con la ripresa dell’attività produttiva.
In caso di riduzione di orario, la gestione della fruizione delle ferie segue le regole del normale svolgersi del rapporto di lavoro.
Durante il periodo di chiusura per ferie collettive nessun lavoratore potrà beneficiare delle prestazioni garantite dal FIS, anche nel caso in cui uno o più lavoratori abbiano esaurito o non maturato le ferie corrispondenti al periodo di chiusura.
Assegno di solidarietà
Necessario distinguere tra:
Assegno ordinario
In caso di riduzione di orario non sono mai integrabili le festività che ricadono all’interno del periodo di godimento dell’assegno ordinario, che restano a carico del datore di lavoro a prescindere dal fatto che i lavoratori siano retribuiti a paga oraria o in misura fissa mensile.
Per quanto attiene i lavoratori sospesi è necessario distinguere:
1. lavoratori retribuiti a paga oraria:
2. lavoratori retribuiti in misura fissa mensile:
Anche in materia di festività infrasettimanali è necessario far riferimento alla forma di riduzione di orario applicata.
In caso di riduzione di orario di lavoro di tipo orizzontale, il trattamento di solidarietà può erogarsi a complemento del minore salario corrisposto dal datore di lavoro per la festività. Diversamente, nelle ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro di tipo verticale occorre distinguere fra le seguenti due ipotesi:
Non sono integrabili, in quanto non costituiscono un corrispettivo diretto e immediato della prestazione lavorativa, l’indennità sostitutiva delle ferie, le festività soppresse e l’indennità di mancato preavviso.
[Fonte Femca Cisl Lombardia]
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