07/11/2017
Pause e soste di lavoro: quando spettano e come sono retribuite

La prestazione lavorativa caratterizzata da una serie di intervalli di tempo durante i quali il lavoratore non svolge la propria mansione.

La disciplina definita dal Legislatore e quella regolamentata dalla contrattazione collettiva hanno identificato e uniformato i concetti di pausa, sosta e riposo intermedio, definendone durata e modalità  di fruizione.

La retribuibilità  di questi istituti, tuttavia, è legata anche al tipo di prestazione svolta e al luogo stesso in cui viene effettuata, generando spesso dubbi e criticità  operative.

La nozione di orario di lavoro dettata dal nostro ordinamento include qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni (D.Lgs. n. 66/2003).

Il principio enunciato dal Legislatore disgiunge il concetto di orario di lavoro da quello di lavoro effettivo e detta una regola generale secondo la quale  le soste potranno essere escluse dall’orario di lavoro e non retribuite soltanto quando il lavoratore non sia adibito ad alcuna mansione, né a disposizione del datore di lavoro e sia libero di gestire il proprio tempo, anche se in obbligato a permanere sul posto di lavoro.

La disciplina vigente in materia di orario di lavoro prevede che il lavoratore ha diritto ad un periodo di pausa giornaliero, finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto, utile anche per spezzare eventuali ritmi di lavoro monotoni e ripetitivi.

Le tre finalità  ricollegabili all’istituto della pausa sono:

  • il recupero delle energie psico-fisiche;
  • la consumazione del pasto;
  • l’attenuazione di mansioni monotone e ripetitive.

Tale diritto matura unicamente nel caso in cui l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore.

Le modalità di fruizione e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

In assenza di una esplicita previsione contrattuale, la Legge prevede che al lavoratore deve essere concessa una pausa giornaliera di durata non inferiore a 10 minuti, da godere anche rimanendo sul posto di lavoro.

Il periodo di pausa non può essere sostituito dalla erogazione della corrispondente retribuzione.

Il Ministero del lavoro ha stabilito che l’eventuale collocazione della pausa all’inizio o alla fine della giornata lavorativa, che si sostanzia in una sorta di riduzione dell’orario di lavoro, è lecita soltanto a fronte della concessione ai lavoratori di equivalenti periodi di riposo compensativo.

La collocazione oraria della pausa viene determinata dal datore di lavoro, in base alle esigenze tecniche dell’attività lavorativa. Nell’ipotesi in cui l’organizzazione del lavoro preveda la giornata spezzata, la pausa potrà coincidere con il momento di sospensione dell’attività lavorativa.

Videoterminalisti

I lavoratori che utilizzano abitualmente un’attrezzatura munita di videoterminali, per almeno 20 ore settimanali, hanno diritto ad una pausa giornaliera secondo quanto determinato dalla contrattazione collettiva, ma comunque pari ad almeno 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Per questa categoria di lavoratori non è consentito il cumulo all’inizio ed al termine della giornata lavorativa e il tempo di pausa è considerato orario di lavoro.

Tempi di viaggio

Il Legislatore esclude dal computo dell’orario di lavoro il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere il posto di lavoro.

Tuttavia, nei casi in cui il viaggio sia funzionale rispetto alla prestazione da svolgere, esso va considerato tempo di lavoro: ciò accade quando il dipendente è obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, ad esempio per ritirare il mezzo di trasporto o le attrezzature dedicate, per poi essere inviato a svolgere l’effettiva prestazione in diverse località .

Esclusioni

La disciplina dei riposi intermedi non si applica:

  • ai dirigenti,
  • al personale con funzioni direttive o avente un autonomo potere decisionale;
  • alla manodopera familiare;
  • ai telelavoratori e quelli a domicilio;

Ai lavoratori mobili:

  • Personale di volo;
  • Servizi di protezione civile e Vigili del fuoco, Forze di polizia e forze armate;
  • Personale adibito alle strutture giudiziarie, penitenziarie o alla pubblica sicurezza;
  • Addetti ai servizi di vigilanza privata;

Nel caso di bambini e adolescenti, il limite orario superato il quale la fruizione della pausa intermedia diviene obbligatoria è ridotto a 4 ore e mezza. La durata minima della pausa, inoltre, deve essere di un’ora. I contratti collettivi, previa autorizzazione delle Direzioni territoriali del lavoro, possono dimezzare tale durata, sempre che non si tratti di lavori insalubri e pericolosi.

Soste e riposi intermedi

Restano escluse dalla nozione di lavoro effettivo le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiori a due ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all’operaio o all’impiegato.

Tuttavia sono considerate nel computo del lavoro effettivo quelle soste, anche se di durata superiore a 15 minuti, che sono concesse all’operaio nei lavori molto faticosi allo scopo di rimetterlo in condizioni fisiche di riprendere il lavoro.

Mentre le soste si configurano come pause interne della prestazione, non rigidamente predeterminabili, strettamente connesse con le esigenze del processo produttivo, i riposi intermedi, invece, sono dei momenti di inattività compresi tra due intervalli o “turni” di lavoro contrattualmente predefiniti.

I riposi intermedi, per definizione, non sono computabili nell’orario di lavoro e, pertanto, non retribuibili, mentre, il regime patrimoniale delle soste varia a seconda delle proprie caratteristiche intrinseche.

Questa la ragione per cui la pausa pranzo viene considerata:

  • fuori dall’orario di lavoro per gli impiegati;
  • interna al periodo di lavoro giornaliero, e dunque retribuita, nei lavori a turno con ciclo.

Retribuibilità delle pause lavorative

Per quanto riguarda le soste, possono essere retribuite:

  1. le soste inferiori a dieci minuti, legate ad una causa di forza maggiore, ad esigenze fisiologiche del lavoratore o semplicemente di alleggerimento del carico di lavoro, poiché strettamente funzionali alla ripresa dell’attività  lavorativa;
  2. soste legate alla tutela psico-fisica dei lavoratori, sulla base di disposizioni normative o di quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi, quale misura di prevenzione contro gli eventi infortunistici;
  3. le soste per causa di forza maggiore o per cause non imputabili al lavoratore che nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata o in ogni caso qualora l’impresa trattenga l’operaio in azienda.

Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi,  rimangono non retribuiti, per  le aziende industriali e commerciali:

  • i riposi intermedi che siano presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda;
  • il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro;
  • le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all’operaio o all’impiegato (pausa pranzo).

     

 

Tipo di pausa

 

Retribuzione

 

Riposo intermedio

 

NO

 

Sosta inferiore a 10 minuti

 

 

Sosta superiore a 10 minuti

 

Sì, se comunque a disposizione del datore di lavoro

 

Sosta per cause di forza maggiore

 

Sì, se comunque a disposizione del datore di lavoro

 

Soste previste dal CCNL

 

 

[A cura di Femca Cisl Lombardia]

Iscrizione effettuata con successo