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In caso di assunzione di un dipendente proveniente da un’altra azienda, nella quale era impiegato con contratto a tempo indeterminato, uno degli aspetti da gestire è il Trattamento di Fine Rapporto.
Mentre la parte maturata viene erogata al lavoratore in forma di liquidazione, indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui è stato assunto (trattamento con prescrizione dopo 5 anni), per i nuovi accantonamenti bisogna ricorrere alle procedure di destinazione del TFR alle quali sono chiamati il vecchio e il nuovo datore di lavoro, nonché il lavoratore interessato previste dalla COVIP.
A tale proposito la COVIP ha emanato nel 2008 un’apposita direttiva (in allegato).
Il nuovo datore di lavoro dovrà richiedere al nuovo assunto una dichiarazione che attesti la scelta effettuata in tema di TFR nei precedenti rapporti lavorativi: se ha destinato il TFR ad una forma di previdenza complementare o se è stato lasciato in azienda.
Il vecchio datore dovrà invece fornire una dichiarazione che confermi la scelta effettuata dal dipendente, da allegare alla dichiarazione fornita dal lavoratore stesso.
Qualora non fosse possibile ottenere tale dichiarazione, il lavoratore potrà documentare la scelta effettuata presentando la copia del modulo sottoscritto a tempo debito, o del modulo di adesione ad un fondo pensione.
Il nuovo datore di lavoro dovrà inoltre:
Chi nel precedente rapporto di lavoro aveva lasciato il TFR in azienda può confermare l’opzione o decidere di destinarlo ad un fondo pensione.
Coloro che nei precedenti rapporti avevano destinato il TFR a un fondo pensione e riscattato la posizione individuale alla cessazione di quel rapporto, dovranno attestare di aver completato la procedura ed effettuare una nuova scelta entro 6 mesi dall’assunzione. In caso contrario, il TFR sarà destinato al fondo pensione negoziale o Fondinps, mentre la parte maturata nei primi 6 mesi resterà in azienda.
Chi ha destinato l’intero TFR a un fondo pensione senza aver riscattato la posizione individuale al termine dell’impiego può mantenere tale scelta, se valida anche per il nuovo datore o indicare una nuova scelta entro 6 mesi dall’assunzione, se il nuovo rapporto fa perdere i requisiti di iscrizione al fondo. Gli effetti di questa decisione saranno validi a partire dalla data di assunzione.
Nel caso in cui non faccia la sua scelta entro questo termine, il TFR che matura a partire dalla data dell’assunzione verrà destinato al fondo pensione negoziale o Fondinps;
Chi aveva destinato parte del TFR a un fondo pensione e non lo ha riscattato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, può mantenere questa opzione nella stessa misura, se il contratto nazionale di lavoro applicato è lo stesso o se quello nuovo lo consente.
Il resto del TFR resta in azienda. In alternativa, il lavoratore può scegliere di destinare il TFR al fondo prescelto. Tali scelte andranno effettuate entro 6 mesi dall’assunzione, con effetto dallo stesso termine. Diversamente, il TFR andrà al fondo pensione negoziale o Fondinps.
Infine, come noto, in tutti Contratti collettivi nazionali della nostra Federazione, si prevedono norme e disposizioni che all’atto dell’assunzione, regolamentano l’adesione ai fondi negoziali anche con apposita modulistica e allegato promozionale predisposta dai Fondi Pensione interessati
Si ricorda che, l’ultimo coefficiente utile per la rivalutazione delle quote di TFR accantonate al 31 dicembre 2016 è quello di agosto 2016, pari a 1,822532.
[Fonte Femca Cisl Lombardia]
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