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E’ stato sottoscritto settimana scorsa, l’accordo con le Organizzazioni imprenditoriali dell’artigianato per dare operatività al D.Lgs. N° 167 -14 settembre 211 (“Testo Unico dell’Apprendistato).
Va sottolineato che per le imprese artigiane l’apprendistato rappresenta il principale strumento di assunzione dei giovani: circa un terzo del totale dei contratti di apprendistato in Italia sono nei settori dell’artigianato.
La trattativa su questo tavolo rivestiva, quindi, particolare importanza.
Inoltre, a differenza dei negoziati conclusi nei giorni scorsi con le altre organizzazioni imprenditoriali, gli artigiani erano partiti con l’idea di un accordo “pesante” orientato ad entrare in tutti gli aspetti della nuova disciplina e a normare l’apprendistato di primo, secondo e terzo livello.
In questa direzione ci era stato presentato un testo con numerosi punti non condivisibili a partire da un sostanziale automatismo sulle durata a cinque anni, ad un numero inadeguato di ore di formazione, a proposte impraticabili sui salari ecc.
Un’ipotesi per noi non condivisibile già nell’impianto in quanto tendeva ad invadere lo spazio di contrattazione delle categorie e ad entrare in tematiche proprie del livello regionale.
L’accordo sottoscritto è, invece, di natura snella e centrato sull’apprendistato professionalizzante in termini transitori, sussidiari e cedevoli rispetto alla contrattazione nazionale di categoria.
Sull’apprendistato di primo livello, invece, le parti hanno concordato ulteriori approfondimenti anche in attesa che le Regioni, d’intesa con le parti sociali, terminino di regolarne la parte formativa.
La transitorietà dell’accordo sull’apprendistato professionalizzante è vincolante e fissata rigidamente in termini predeterminati dall’accordo al 31/12/2012, data fino alla quale la durata massima dell’apprendistato professionalizzante nell’artigianato è provvisoriamente fissata in cinque anni. Le OO.AA. avevano chiesto una durata maggiore ma, anche su questo aspetto, abbiamo preferito lasciare spazio di manovra ai tavoli di categoria.
Un accordo, quindi, “a dissolvenza” che offre opportunità alla contrattazione di categoria e diventa un deterrente contro ogni tentazione dilatoria delle Organizzazioni imprenditoriali dell’Artigianato verso i rinnovi dei ccnl.
Infatti, se alla scadenza dell’accordo i ccnl non avranno regolamentato la nuova disciplina dell’apprendistato, le imprese dovranno attenersi al limite massimo dei tre anni per la durata dei contratti di apprendistato.
L’accordo (anche in questo punto cedevole rispetto alla contrattazione collettiva) stabilisce inoltre una formazione erogata dall’impresa quantificata in 80 ore medie annue, cui si aggiunge un monte complessivo triennale di offerta formativa pubblica pari a 40 ore medie annue, come regolamentato dalle normative regionali.
Per i mesi di validità dell’accordo resteranno in vigore le norme stabilite dai ccnl, ovviamente con la riduzione a 5 anni per le durate superiori.