14/09/2011
Trattamento di fine rapporto

Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente privato è chiamato a decidere sul futuro della sua pensione.
La Cisl presenta qui i punti fondamentali della riforma, le opportunità a disposizione del lavoratore e gli aspetti fiscali della previdenza complementare.
Una guida utile per aiutare il lavoratore nelle scelte che è chiamato a fare oggi, per pensare al proprio domani.


Ma che cosè il tfr?

In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento individuale e collettivo, dimissioni) la legge riconosce ai lavoratori subordinati il diritto di percepire un trattamento di fine rapporto, chiamato “tfr” o liquidazione.

In merito al tfr, il riferimento è l’articolo 2120 del Codice Civile (“Disciplina del Trattamento di Fine Rapporto”) il quale stabilisce che:

  • garanzia del tfr: «In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni»;
  • rivalutazione del tfr (4° e 5° comma): “è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente”; 
  • anticipazione tfr: “Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: 
    • eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; 
    • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. 

 

L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto. Nell’ipotesi di cui all’art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
 
I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione”.
Altri riferimenti successivi per l’anticipazione del tfr sono: L. 29.05.1982, n. 297 – Art. 7, c. 1, L. 8.03.2000, n. 53 – Sent. Corte Costituzionale 18.03.1991, n. 142 – Sent. Corte di Cassazione 11.04.1990, n. 3046 – C.M. Lav. 29.11.2000, n. 85.

Tale trattamento rappresenta un vero e proprio compenso differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di favorire al lavoratore il superamento delle difficoltà economiche connesse con il venir meno della retribuzione. Ci sono altre forme di “compenso” per la cessazione del rapporto di lavoro, come la “buonuscita” o il “golden handshake” degli americani. È parte integrante del salario lordo, ma non disponibile immediatamente: si tratta di un salario differito, del quale è proprietario il singolo lavoratore, che il datore di lavoro trattiene e di cui è responsabile, con il compito di reinvestirlo all’interno dell’azienda. Se l’azienda fallisce o è inadempiente al momento della liquidazione (interruzione del rapporto di lavoro) oppure di una richiesta di anticipo, l’INPS garantisce per il soggetto privato e paga la somma dovuta. Non esiste analoga garanzia per i contributi pensionistici e i salari arretrati.

 

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