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Che cos’è
È un sistema di tutele per i lavoratori licenziati a seguito di crisi o ristrutturazioni aziendali.
Consistono in misure di sostegno al reddito, azioni per favorire la ricollocazione dei lavoratori ed incentivi all’azienda che intende assumerli.
Si usa distinguere tra mobilità “giuridica”, che prevede l’iscrizione alle liste di mobilità senza indennità e mobilità “indennizzata”, che prevede anche erogazioni in denaro a favore dei lavoratori.
A chi è rivolta
Si parla di mobilità nei casi di licenziamenti collettivi di lavoratori di imprese con oltre 15 dipendenti. Sono esclusi i lavoratori impegnati in attività stagionali, saltuarie o a tempo determinato. Sono anche esclusi i dirigenti.
I lavoratori licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti non hanno diritto all’indennità di mobilità, ma possono ugualmente iscriversi nelle liste di mobilità per avere maggiori possibilità di essere riassunti.
Liste di mobilità
I lavoratori in mobilità sono collocati in apposite liste presso i Centri per l’Impiego.
I nominativi dei lavoratori licenziati da imprese non edili, con oltre 15 dipendenti o imprese commerciali con oltre 50 dipendenti, al termine della procedura per la mobilità vengono comunicati direttamente dall’azienda.
I lavoratori licenziati per giustificato motivo da aziende con meno di 15 dipendenti o comunque non tenute al rispetto delle procedure della mobilità, possono presentare richiesta di iscrizione alle liste di mobilità al Centro per l’Impiego territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di licenziamento, ovvero dalla data di comunicazione dei motivi ove non contestuale.
Indennità di mobilità
Spetta ai lavoratori delle imprese ammesse alla Cassa Integrazione Straordinaria, con un’anzianità di almeno 12 mesi di cui 6 di effettivo lavoro. Occorre presentare domanda al Centro per l’Impiego, indirizzata all’INPS, entro 68 giorni dal licenziamento
La durata massima è stabilita in:
12 mesi fino ai 40 anni non compiuti;
24 mesi fino ai 50 anni non compiuti;
36 mesi oltre i 50 anni.
L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS ed è pari al 100% della Cassa Integrazione per i primi 12 mesi e all’80% per i periodi successivi.
Ricollocazione al lavoro
La legge prevede misure per la ricollocazione dei lavoratori in mobilità, che valgono per tutti indipendentemente dal loro diritto all’indennità: la precedenza in caso di assunzioni da parte dell’azienda di provenienza, entro i primi 6 mesi dal licenziamento;una riduzione per i primi 18 mesi dei contributi a carico del datore di lavoro in misura pari a quella per gli apprendisti.
A chi assume un lavoratore a tempo pieno e indeterminato in mobilità indennizzata spetta anche un contributo mensile pari al 50% dell’indennità percepita dal lavoratore per un periodo massimo di:
12 mesi se il lavoratore ha meno di 50 anni;
24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni.